Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Lo sport è attività di alto valore educativo e sociale e lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali assumono ogni iniziativa e adottano ogni provvedimento che ne promuova la pratica e la fruizione da parte di tutti i cittadini in condizioni di libero accesso e di sicura presenza alle manifestazioni sportive sia come partecipanti sia come spettatori.